Giacinto della Cananea, I rapporti di complementarità tra la Corte dei conti e le istituzioni regionali e locali 

1. Un rapporto di complementarità, tra la Corte e il Parlamento è stato instaurato dal fondatore dello Stato, il conte di Cavour, nella fase di passaggio dallo Stato assoluto al regime parlamentare. Esso è stato ribadito dalla Costituzione nel 1948, che non ha previsto un analogo rapporto tra la Corte e i poteri locali, pur se l’art. 119 intestava al Parlamento una funzione di coordinamento della finanza statale con quella regionale e locale. Il rapporto di complementarità tra la Corte e le istituzioni regionali e locali è stato istituito dalle leggi fondamentali del 1994. Grazie ad esse, l’ordinamento impegna la Corte come organo di controllo esterno: è l’unica istituzione in grado di acquisire, con unitarietà di visione, informazioni sull’espletamento delle funzioni e dei servizi pubblici. La impegna, altresì, in quanto giudice nelle materie di «contabilità pubblica». Si è così realizzata la previsione espressa, all’alba della Rivoluzione francese, dall’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789: «La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario»

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