Giuliano Fonderico, Quando un contratto pubblico ha un destino “speciale”: la Corte di Giustizia si pronuncia sul nesso tra l’appalto e il settore speciale nella direttiva 2014/25/Ue

Sommario:

1. Premessa.
2. Il caso e gli orientamenti dei giudici nazionali.
3. La sentenza della Corte di giustizia.
4. Dal nesso di strumentalità specifica a quello di necessità ordinaria.
4.1. Il nesso tra il contratto da affidare e il settore speciale.
4.2. Le incertezze applicative.
4.3. Le indicazioni per i giudici nazionali.
5. Le questioni aperte: è ancora attuale il problema di Poste Italiane come organismo di diritto pubblico?

Abstract:

The Court of Justice, in its Pegaso v Poste Tutela judgment, deepens for the first time the link between a public contract and the activities in the sectors covered by Directive 2014/25/EU. According to the preliminary ruling of the Court, a public contract is considered to be related to those sectors if it actually serves to adequately carry out the activity in them. Public contracts intended to cover several activities may also be relevant, provided that the main activity benefiting from them is in the sector covered by the Directive. Some narrower rulings of the national courts will have to be reconsidered. The Court of Justice did not rule on other questions raised by the referring court, linked to contrasting interpretations between the national administrative courts and the Corte di cassazione, regarding the nature of Poste Italiane as a “body governed by public law”. However, the judgment provides some guidance for addressing these issues in a different way. 

La Corte di Giustizia, nella sentenza Pegaso/Poste Tutela, approfondisce per la prima volta il legame tra un appalto pubblico e le attività nei settori coperti dalla direttiva 2014/25/UE. Secondo la pronuncia pregiudiziale della Corte, un appalto pubblico si considera “destinato” a tali settori se serve effettivamente a svolgere adeguatamente le attività in essi previste. Anche gli appalti pubblici destinati a coprire più attività possono essere rilevanti, a condizione che l’attività principale che ne beneficia si collochi nel settore coperto dalla direttiva. Alcuni orientamenti più restrittivi dei giudici nazionali dovranno es-sere riconsiderati. La Corte di giustizia non si è pronunciata su altre questioni sollevate dal giudice del rinvio, legate a interpretazioni contrastanti tra i giudici amministrativi nazionali e la Corte di cassazione, circa la natura di Poste Italiane come “organismo di diritto pubblico”. Tuttavia, la sentenza fornisce alcune indicazioni per affrontare tali questioni in modo diverso. 

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