Ilde Forgione, Le procedure di affidamento dell’energy performance contract nel settore pubblico

Sommario:

1. 1. Premessa: le implicazioni ambientali del diritto dei contratti.
2. L’influenza del principio di sviluppo sostenibile sul diritto dell’energia.
3. La spinta europea verso la sostenibilità del sistema economico e la ripresa a seguito della pandemia da Covid-19.
4. Il ruolo dei soggetti pubblici in materia di energia nel contesto normativo europeo.
5. (Segue) Il contesto normativo italiano.
6. Il contratto di rendimento energetico nel settore pubblico.
6.1. L’incertezza sulle procedure di affidamento dei contratti.
6.2. L’intervento del legislatore con il d.l. n. 76/2020.
7. Osservazioni conclusive. 

Abstract:

The use of Energy Performance Contracts (Epcs) for the energy requalification of public buildings and facilities has been promoted by the European Union to support both economic development and ecological and energetic transition.
However, the difficulty in identifying the procedure to apply to Epcs (contract or partnership) has in fact hindered the use in the public sector due to the uncertainties on the distribution of risks and costs between public and private subjects.
The legislator has clarified the regulatory framework with the decree Law No. 76/2020, providing for a special form of partnership in the case of Epcs. Even though the assignment of the Epc can take place through procurement or partnership, the application of one or the other scheme should take place on a case-by-case basis, having regard to the concrete content of the tender notice and contract.

Il ricorso agli Energy Perfomance Contract (Epc) per la riqualificazione energetica di edifici o impianti pubblici, è stato promosso dal legislatore europeo per coniugare sviluppo economico e transizione ecologica ed energetica.
Tuttavia, la difficoltà nell’individuare la procedura da applicare in sede di affidamento del contratto (appalto o partenariato), ha di fatto ostacolato il ricorso agli EPC in ambito pubblico a causa delle incertezze sulla ripartizione dei rischi e dei costi tra stazione appaltante e operatore economico.

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