Sommario:
1. Considerazioni introduttive.
2. Il piano nazionale anticorruzione e i piani triennali di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni: qualche considerazione sulla vincolatività del primo sui secondi.
3. Segue: il ruolo centrale, ma non esclusivo, del responsabile della prevenzione della corruzione nel sistema delineato dalla l. n. 190/2012.
4. Corruzione nella prospettiva del danno erariale: le tipologie di danno risarcibile.
5. Segue: il danno all’immagine nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.
6. Responsabilità per danno erariale e per danno all’immagine del responsabile della prevenzione della corruzione: criticità e contraddizioni.
7. Brevi considerazioni conclusive.
Abstract:
The article deals with the prevention of corruption in the perspective of fiscal damage, by focusing on the liability for fiscal damage of the Head of Prevention of corruption provided by art. 1, c. 12, l. 190/2012.
After some considerations on the nature of the provisions contained in the National Anti-corruption Plan, in relation to the three-year plans adopted by administrations, and on the role of the Head of Prevention of corruption in the overall system outlined by law 190/2012, the article deals with the fiscal damage, and specifically with the regulatory and jurisprudential evolution that has characterized the damage to the image.
The analysis of art. 1, c. 12 represents an opportunity to discuss these two topics jointly and to reach the conclusion that the responsibility of the Head of Prevention of corruption seems to represent an hypothesis of objective liability, with negative effects on the anticorruption system.
L’articolo si occupa della prevenzione della corruzione nella prospettiva del danno erariale, con particolare riferimento alla responsabilità per danno erariale e all’immagine del responsabile della prevenzione della corruzione prevista dall’art. 1, c. 12, l. 190/2012. Dopo alcune considerazioni sulla natura delle disposizioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, in rapporto ai piani triennali adottati dalle singole amministrazioni, e sul ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione nel sistema complessivo delineato dalla legge 190/2012, l’articolo si occupa del danno erariale, e nello specifico dell’evoluzione normativa e giuri-sprudenziale che ha caratterizzato il danno all’immagine. L’analisi dell’art. 1, c. 12 è l’occasione per ragionare dei temi in modo congiunto e per giungere alla conclusione che la responsabilità del RPC sembra assumere i connotati di una responsabilità oggettiva, con potenziali effetti negativi sull’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.