Criteri redazionali

Queste istruzioni sono dirette agli autori di articoli o contributi per Munus – Rivista giuridica dei servizi pubblici (d’ora in poi Rivista).

Il file di queste istruzioni può essere preso a modello per l’impaginazione dei contributi da inviare alla Rivista, in quanto il layout di pagina (margini, interlinea, sommario, ecc.) e i criteri relativi ai caratteri (tipo Georgia, carattere 14 per il titolo, 12 per il nome dell’autore e per il testo, 10 per il sommario e per le note) sono correttamente impostati.

Gli articoli redatti in difformità dalle presenti istruzioni non saranno accettati dalla Rivista per la pubblicazione.

I contributi pervenuti alla Rivista, prima di essere pubblicati, sono sottoposti alla valutazione di due referees anonimi.

Il testo deve essere preceduto da un sommario che deve riprodurre numeri e titoli dei paragrafi e degli eventuali sotto-paragrafi. I titoli, nel sommario, vanno riportati di seguito, senza andare a capo tra un titolo e l’altro, debbono essere separati da un trattino lungo « – » e debbono essere preceduti dalla dicitura «Sommario» (in maiuscoletto, seguita dai «:»). Il sommario, inoltre, deve avere la prima riga sporgente (si veda, come esempio, il sommario di queste istruzioni).

Il testo va diviso in paragrafi numerati progressivamente con cifre arabe puntate (1., 2., 3. ecc.) ed eventualmente in sotto-paragrafi con propria numerazione (1.1., 1.2., 1.3. ecc.). Non si deve superare il doppio livello di partizione (vanno evitate, cioè, numerazioni come 1.1.1., 1.1.2. ecc.). Nel testo, i titoli dei paragrafi debbono essere riportati in grassetto (come in questo documento).

Si ricorda, inoltre, che non è ammesso, all’interno di un paragrafo, l’uso di un solo sottoparagrafo (per es. 1, 1.1, 2, ecc.). I sottoparagrafi, se usati per suddividere un paragrafo, debbono essere sempre almeno due: 1., 1.1., 1.2., 2., ecc.

Non possono essere usate partizioni diverse dai paragrafi, quali parti, capitoli, sezioni, o altro (di conseguenza, nei rinvii interni al testo occorre fare esclusivo riferimento a paragrafi e/o sottoparagrafi).

Eventuali approfondimenti, indicazioni e discussioni di giurisprudenza, temi minori possono essere scritti in corpo più piccolo rispetto al testo (10 pt.). Si può ricorrere spesso al corpo più piccolo (anche una volta per pagina), ma per quindici o venti righe massimo. Nessun paragrafo può cominciare con il corpo più piccolo; né si può utilizzare il corpo più piccolo per intere pagine o per interi paragrafi.

Le parti del testo inserite in corpo più piccolo devono avere l’interlinea singola e margini uguali a quelli del testo. Occorre distanziarle di uno spazio rispetto al testo in corpo più grande (come nel presente esempio).

I nomi di autori possono essere citati nel testo, ma in tal caso deve essere richiamato, nelle note a piè di pagina, l’opera o le opere a cui si intende fare riferimento. In ogni caso, i nomi degli autori, se inseriti nel testo, non vanno messi tra parentesi.

Per es.: «la teoria dell’ordinamento sezionale, formulata da Giannini …» (non «la teoria dell’ordinamento sezionale (Giannini)»).

L’uso delle maiuscole va limitato ai nomi propri e alla parola «Stato» (quando è usata per indicare uno stato in concreto: «lo Stato italiano», ma «la forma di stato»).

I nomi di enti, associazioni, organizzazioni ecc. devono essere indicati, la prima volta, per esteso, con la sola prima iniziale maiuscola, seguiti dalla sigla tra parentesi in maiuscoletto e, anche in questo caso, con la sola prima iniziale maiuscola: per es. «Organizzazione delle nazioni unite (Onu)». In seguito, deve essere utilizzata solo la sigla.

I numeri, nel testo, vanno scritti per esteso, a lettere. Per es.: «due per cento»; «l’istituto è disciplinato da tre articoli della legge»; «diciannovesimo secolo». Se si tratta di numeri complessi, invece, è bene usare la forma numerica: per es. «tre milioni» e non «3.000.000», ma deve usarsi «3.253.456» e non tre milioni e duecentocinquantatremilaquattrocentocinquantasei».

Non deve essere utilizzato, in alcun caso, il grassetto, né il sottolineato.

Le note vanno inserite a piè di pagina e non nel testo. Eventualmente o in alternativa alle note, alla fine del testo può essere inserita una nota bibliografica ragionata, contenente le indicazioni bibliografiche fondamentali.

All’inizio delle note a piè di pagina, non va inserito alcuno spazio, né prima né dopo il numero progressivo che indica la nota. Non devono essere messi tra parentesi i numeri delle note (né nel testo, né a piè di pagina), poiché a questo provvederà in automatico la tipografia.

Si raccomanda di ricordare che:

–  «Ministro» e «Ministero», se si fa riferimento a un ministro o a un ministero in particolare, si scrivono con la «M» maiuscola, ma la specificazione è sempre minuscola (ad es. «Ministero della difesa»);

–  «ministri» e «ministeri», al plurale, si scrivono in minuscolo (non «Ministri» o «Ministeri»);

–  «governo» si scrive con la «g» minuscola;

–  «Consiglio dei ministri» si scrive sempre in questo modo (con la sola «C» maiuscola) quando va per esteso (abbreviato è «C.d.M.»);

–  «Camera dei deputati» e «Senato della Repubblica» si scrivono sempre in questo modo, con la «C» di Camera, la «S» di Senato e la «R» di Repubblica maiuscole, ma «camere», al plurale, si scrive sempre con la «c» minuscola;

–  «regioni», «città metropolitane», «province», «comuni», «enti locali» si scrivono con l’iniziale minuscola;

–  in espressioni come «anni Ottanta» e «anni Novanta», il decennio va maiuscolo ed è bene, quando non è chiaro, specificare il secolo (ad es. «negli anni Sessanta del ventesimo secolo»);

–  «cosiddetto» si abbrevia «c.d.» (non «cd.»);

–  quando occorre scrivere una o più parole od una o più frasi tra virgolette, devono essere usate sempre le virgolette basse («…»);

–  l’uso delle virgolette alte (“…”) è necessario per frasi o termini ricorrenti e per modi di dire oppure per parole o frasi all’interno di frasi o gruppi di parole già virgolettati: per es. «Da quanto finora detto, si è compreso […] in termini positivi, che funzione è l’attività vista nei suoi aspetti “macro”, nel suo assetto normativo globale, laddove l’attività nei suoi termini “micro” consiste di procedimenti e di provvedimenti»;

–  quando si riportano, tra virgolette («…»), brani tratti da altre opere, le omissioni devono essere indicate con tre punti racchiusi tra parentesi quadre: […] (si v. l’esempio precedente);

–  quando si riportano, tra virgolette («…»), brani tratti da altre opere, non si deve mai trascrivere all’interno delle virgolette il punto di fine frase (« . »): per es. «l’attività nei suoi termini “micro” consiste di procedimenti e di provvedimenti» e non «l’attività nei suoi termini “micro” consiste di procedimenti e di provvedimenti.»;

–  se un’abbreviazione puntata, come «Cost.» o «C.d.M.», è posta alla fine di un periodo, non si deve mai mettere un altro punto per indicare la conclusione della frase: per es. «di cui all’art. 9 Cost.» (non «di cui all’art. 9 Cost..»);

–  peraltro, il punto va aggiunto se il precedente punto è seguito da altri segni, come le virgolette o la parentesi: per es., «come previsto in Italia (si v. l’art. 3 Cost.).»

–  le espressioni in lingua straniera (inclusa la lingua latina) vanno scritte in corsivo (per es. iterad hocprivacy, ecc.), salvo che non siano parte di una citazione normativa, giurisprudenziale o bibliografica straniera (in tal caso, la citazione in lingua straniera va tra virgolette, non in corsivo);

–  vocaboli inglesi, al plurale, devono essere declinati: per es. policy/policies, ecc. Se d’uso di comune, possono essere scritti in tondo, senza essere declinati: per es. standard e non standards.

Nell’uso di sigle e abbreviazioni si rinvia all’appendice in coda a questo documento.

Vanno evitate sigle e abbreviazioni non comprese nell’elenco.

Le espressioni che designano tipi o parti di atto normativo (legge, decreto legislativo, articolo, comma, ecc.) vanno abbreviate se accompagnate dal numero dell’atto (in questo caso, si applicano le regole sulle citazioni, su cui si v. infra, par. 4). Non vanno abbreviate, invece, se inserite in espressioni verbali, anche se designano singoli atti.

Per es.: «la legge quadro sul pubblico impiego», «alla motivazione fa riferimento un articolo della legge sul procedimento».

Le opere, gli atti normativi e le sentenze vanno citati per la prima volta per esteso, secondo le regole che seguono. Le successive citazioni, nell’ambito dello stesso contributo, vanno fatte in forma abbreviata.

Es. di prima citazione:

–     «M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1939, 72»;

–     «d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300»;

–     «Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in Giorn. dir. amm., 1999, 832 ss.».

Es. di citazioni successive alla prima:

–     «M.S. Giannini, Il potere discrezionale, cit., p. 72»;

–     «d.lgs. n. 300/1999»;

–     «Cass., sez. un., n. 500/1999».

Per quanto possibile, è bene evitare il «vedi»: meglio iniziare la nota direttamente con l’indicazione dell’opera o dell’atto citato, oppure con l’indicazione dell’argomento al quale si riferisce la citazione. È comunque preferibile usare la forma impersonale («Si veda»).

Per es.: «Sul dialogo tra le Corti, da ultimo, G. de Vergottini, Oltre il dialogo tra le Corti, …, »; «Per un caso in cui il giudice ha affermato questo principio, Cons. St., sez. …, …».

Si raccomanda di ricordare che:

–     nelle citazioni successive alla prima, «cit.» si aggiunge solo nelle citazioni bibliografiche, non in quelle normative e giurisprudenziali;

–     prima del numero di pagina, non bisogna aggiungere «p.»;

–     «e seguente» si abbrevia «s.» (per es., 50 s.); «e seguenti» si abbrevia «ss.» (per es., «50 ss.»).

Nelle citazioni bibliografiche vanno inseriti i seguenti elementi: iniziale del nome; cognome (con carattere normale, mai in maiuscoletto); titolo (in corsivo); (eventualmente) titolo in corsivo dell’opera collettanea preceduto da «in»; nel caso di edizioni successive alla prima, indicazione dell’edizione citata (cifra araba scritta come apice del titolo), nonché della parte («pt.» + il numero romano o «pt. g.» se parte generale o «pt. s.» se parte speciale), del volume (solo il numero romano); luogo di edizione; editore; anno di pubblicazione; numero di pagina (non preceduto da «p.»).

Per es.: «S. Romano, Principii di diritto amministrativo italiano3, Milano, Società editrice libraria, 1912, 56»; «F. Benvenuti, Autotutela, in Enc. dir., IV, Milano, Giuffrè, 1959, 537».

Per i volumi collettanei in cui vi siano uno o più curatori, la citazione va fatta indicando prima il titolo e poi il curatore (in questo caso, il nome del curatore o dei curatori va in tondo e non in maiuscoletto).

Per es., «L.W.H. Ackermann, La comparazione costituzionale in Sud Africa, in Giudici e diritto straniero. La pratica del diritto comparato, a cura di B. Markesinis e J. Fedtke, Bologna, il Mulino, 2009, 366 ss.».

Nel caso di due o più autori o curatori, questi devono essere separati non da un trattino, ma dalla congiunzione «e».

Per es.: « La giustizia costituzionale in Europa, a cura di M. Olivetti e T. Groppi, Milano, Giuffrè, 2003» (non «M. Olivetti – T. Groppi»); «A. La Spina e G. Majone, Lo Stato regolatore, Bologna, il Mulino, 2000 (non «A. La Spina – G. Majone»).

Se gli autori o curatori sono più di due, essi vanno separati da virgole e dalla congiunzione «e».

Per es.: «A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti e S. Rodotà, Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, il Mulino, 2001»; «L’unità del diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica, a cura di S. Cassese, G. Carcaterra, M. D’Alberti e A. Bixio, Bologna, Il Mulino, 1994».

Quando un’opera è divisa in parti, la parte citata va indicata con numero romano preceduto da «pt.» o con «pt. g.» (se parte generale) o con «pt. s.» (se parte speciale). Per es.: «D.U. Galetta, M. Giavazzi, Trasporti terrestri, in Trattato di diritto amministrativo europeo2, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, Milano, Giuffrè, 2007, pt. s., IV, 2173 ss.».

Quando un’opera è divisa in volumi, il volume citato va indicato solo con numero romano (senza «volume» o «vol.»). Per es.: «M.S. Giannini, Atto amministrativo, in Enc. dir., IV, Milano, Giuffrè, 1959, 157 ss.».

Se vi è un’unica numerazione delle pagine tra i diversi volumi (come nella seconda edizione del Diritto amministrativo di Giannini, o nel manuale collettaneo di diritto amministrativo edito dalla Monduzzi), l’indicazione non è necessaria: si può scrivere semplicemente, per es., «M.S. Giannini, Diritto amministrativo2, Milano, Giuffrè, 1988, 1085».

Nel caso di riviste e pubblicazioni periodiche, dopo l’iniziale del nome e il cognome dell’autore e il titolo dell’articolo (in corsivo), vanno inseriti i seguenti elementi: titolo in corsivo della rivista o della pubblicazione periodica (preceduto da «in»); anno di pubblicazione; numero di pagina (non preceduto da «p.»).

Per es.: «E. Chiti, Il partenariato euro-mediterraneo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, 99 ss.».

Il numero del fascicolo (preceduto da «n.») deve essere indicato solo se la rivista e la pubblicazione periodica adottano una numerazione delle pagine distinta per ogni fascicolo, invece di una numerazione progressiva (per es. : «Econ. pubbl., 2002, n. 2, 5 ss.») oppure se si tratta di pubblicazioni annuali (per es. «Quad. fior. stor., n. 26, 1997, 75»).

Nel caso di riviste divise in parti (quali Foro it.Cons. St. o Riv. giur. edil.), è necessario indicare la parte in cui si trova l’articolo citato, ma solo con il numero romano, senza scrivere «pt.» prima del numero di pagina, (per es. «Cons. St., 2001, II, 100 ss.», e non «Cons. St., 2001, pt. II, 100 ss.»).

Per le riviste e le pubblicazioni periodiche straniere, le cui annate siano numerate, si deve indicare il numero del volume (senza «volume» o «vol.») in cui è pubblicato l’articolo citato, prima del titolo della rivista, che deve essere scritto per intero. Bisogna poi riportare l’anno di pubblicazione (tra parentesi) e quindi, preceduto da una virgola, il numero di pagina (soltanto la pagina iniziale dell’articolo citato, senza «ss.»). Non è necessario, invece, indicare il numero, la stagione (springsummer ecc.) o il mese del fascicolo, eccetto che nell’ipotesi di numerazione delle pagine non progressiva.

Per es. « B. Kingsbury, N. Krisch e R.B. Stewart, The Emergence of Global Administrative Law, in 68 Law and Contemporary Problems (2005), 15.

Se, all’interno di una stessa nota o nella nota immediatamente successiva, si cita per la seconda volta la stessa opera, e nella nota non sono citate altre opere dello stesso autore, si può scrivere il nome dell’autore seguito da «op. cit.» con il numero della pagina. Se anche questo coincide, si può scrivere «op. loc. cit.».

Si raccomanda di ricordare che:

– prima del cognome degli autori citati va riportata l’iniziale del nome: per es., F. Benvenuti;

– nei nomi doppi, tra le due iniziali non va lo spazio: per es., «M.S. Giannini» (non «M. S. Giannini»);

– i nomi delle case editrici vanno scritti con la sola iniziale maiuscola, anche se si tratta di sigle: per es., Utet e Cedam (non UTET e CEDAM);

– nelle citazioni successive alla prima, è bene abbreviare il titolo dell’opera, specialmente se lungo (si v. supra, par. 4.);

– oltre al luogo di edizione, va indicato l’editore: per es., «Milano, Giuffrè, 2000» (non solo «Milano, 2000»);

– quando in una stessa nota si citano consecutivamente più opere di uno stesso autore, non occorre ripetere il nome dell’autore, ma deve essere usata la formula «Id.». Per esempio: «M.S. Giannini, Atto amministrativo, in Enc. dir., IV, Milano, Giuffrè, 1959, 157 ss., e Id., Diritto amministrativo2, Milano, Giuffrè, 1988, 1085»;

– quando, nella stessa nota, vengono citati consecutivamente più articoli o contributi, pubblicati nella stessa rivista o nella stessa opera, per quelli successive al primo non va ripetuto il nome della rivista o dell’opera, che va sostituito con «ivi».

Per le sentenze facilmente reperibili su Internet (quali ad esempio quelle della Corte costituzionale, quelle recenti del Consiglio di Stato e quelle della Corte di Giustizia dell’Unione europea) non va indicato l’eventuale luogo di pubblicazione. Per le altre, è bene, possibilmente, indicare la rivista dove le sentenze sono pubblicate (per es. «Tar Abruzzo, L’Aquila, 17 dicembre 1986, n. 450, in Foro amm., 1987, 1183 ss.»). Per la forma delle citazioni da riviste e pubblicazioni periodiche, si v. supra, par. 4.1.

Quando, nella stessa nota, vengono citate consecutivamente più sentenze, pubblicate nella stessa rivista, per quelle successive alla prima non va ripetuto il nome della rivista, che va sostituito con «ivi».

Per es.: «Tar Abruzzo, L’Aquila, 17 dicembre 1986, n. 450, in Foro amm., 1987, p. 1183; Cons. St., sez. V, 14 dicembre 1989, n. 840, ivi, 1989, p. 3312; Cons. St., sez. V, 24 marzo 1998, n. 356, ivi, 1998, p. 726».

Si raccomanda di ricordare che:

–    nella prima citazione di una sentenza, tra l’indicazione degli estremi della sentenza e quello del luogo di pubblicazione vanno inseriti una virgola e «in»;

–    nelle citazioni in forma abbreviata delle sentenze di organi giurisdizionali divisi in sezioni (tranne che si tratti della Corte dei conti, delle sezioni unite della Corte di cassazione o dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato), la sezione va indicata omettendo «sez.»: per es., «Cons. St., V, n. 531/1995», ma «Cons. St., ad. plen., n. 6/1940»;

–    «Adunanza plenaria» si abbrevia «ad. plen.», con la «a» e la «p» minuscole;

–    «Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana» si abbrevia «Cons. reg. sic.»;

–    per le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, va sempre indicata la regione e, se esistente, la sezione o la città della sede distaccata;

–    anche nelle citazioni in forma abbreviata, l’anno va indicato con le quattro cifre: per es., «Cass., sez. un., n. 500/1999» (non «Cass., sez. un., n. 500/99»).

La forma delle citazioni degli atti normativi è quella consueta: articolo («art.» + numero); eventualmente comma («c.» + numero) e ulteriori partizioni; tipo di atto (abbreviato) ed estremi dell’atto. Quando si cita una lettera all’interno di un comma, bisogna riportarla, in corsivo, con la parentesi tonda di chiusura e preceduta da «lett.»: per es. «lett. a)».

Per es.: «art. 7, c. 3, d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74».

Per i regolamenti comunitari, si deve indicare il numero e l’anno del regolamento: per es. «reg. Ce n. 1/2003» e, se anteriore al 1992, «reg. Cee n. 17/1968». Per le direttive comunitarie, occorre indicare prima l’anno e poi numero, seguiti dalla sigla Ce (o Cee se anteriore al 1992): per es. «dir. 93/42/Ce» o «dir. 71/305/Cee».

Si raccomanda di ricordare che:

–    quando si citano norme della Costituzione, «Cost.» va maiuscolo: per es., «art. 100 Cost.»:

–    legge va sempre minuscolo, anche nell’abbreviazione: per es., «l. 241» (non «L. 241»);

–    prima dell’indicazione del tipo di atto normativo, non vanno articoli determinativi (per es., «art. 3, l. proc.», non «art. 3 della l. proc.»);

–    quando si cita un atto per esteso, dopo l’anno va sempre la virgola (per es. «l. 7 agosto 1990, n. 241» non «l. 7 agosto 1990 n. 241»;

–    dopo «n.», prima del numero dell’atto, va sempre uno spazio (per es. «n. 241», non «n.241»);

–    tra il numero di un articolo o di un comma e le espressioni bisterquater, ecc. (da indicare sempre in corsivo), va inserito un trattino (es. «art. 14-bis»);

–    il testo unico non è un tipo di atto normativo: i testi unici non compresi nell’elenco delle abbreviazioni, quindi, la prima volta si citano indicando l’atto con cui il testo unico è stato adottato (per es., «il testo unico adottato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380», non «il testo unico 6 giugno 2001, n. 380»);

–    «decreto legislativo» si abbrevia «d.lgs.», senza spazio in mezzo;

–    «decreto legge» per esteso si scrive sempre senza trattino (non «decreto-legge»);

–    «comma» e «commi» si abbreviano «c.»;

–    anche nelle citazioni in forma abbreviata, l’anno va indicato con le quattro cifre: per es., «l. n. 241/1990» (non «l. n. 241/90»).

Possono essere citati sentenze, articoli e altri documenti presenti su siti internet (come quelli del Consiglio di Stato, dei ministeri e delle autorità indipendenti), purché i siti siano accessibili a tutti, non a pagamento.

Occorre indicare il sito in nota, anche in forma generica (per es. «la deliberazione può trovarsi nel sito internet dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato»; «in L’amministrazione in cammino, rivista on-line»). Quando si citano articoli o contributi reperiti su specifici siti, bisogna riportare l’indirizzo preciso, non preceduto dal protocollo (la formula «http://» deve quindi essere omessa): per esempio, «www.wto.org» e non «http://www.wto.org».

Possono essere fatti rinvii ad altri paragrafi oppure tra una nota e l’altra. I rinvii ad altri capitoli vanno indicati con le formule «infra par.» (se si sta richiamando un paragrafo successivo a quello in cui il rinvio è posto) oppure «supra par.» (se si sta richiamando un paragrafo precedente), seguite dal numero del paragrafo o sottoparagrafo (con l’ultima cifra non puntata) cui si intende fare riferimento: per es. «infra par. 2» oppure «supra par. 1.1»

Quando si cita un contributo pubblicato sulla Rivista, deve usarsi la formula «in questa Rivista», seguita dall’anno di pubblicazione e della pagina.

Il contributo inviato alla Rivista deve essere accompagnato da abstract, cioè da un riassunto del suo contenuto, in lingua inglese. La lunghezza dell’abstract deve essere non superiore a 150 parole e non più di 1200 caratteri complessivi (spazi inclusi). I contributi non accompagnati da abstract non saranno accettati dalla Rivista per la pubblicazione

Unitamente al contributo, gli autori debbono far pervenire alla Rivista anche un breve profilo biografico, limitato ai soli elementi essenziali (massimo due-tre righe), con indicazione della propria qualifica e dell’attività di studio più recente (segue esempio).

Stephen G. Breyer è giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. È stato componente e presidente della United States Court of Appeals for the First Circuit.