Elisa Valeriani, La risposta digitale al conflitto tra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale: il caso dei non fungible tokens

Sommario:

1. La definizione giuridica di bene culturale: evoluzione della definizione e statuto giuridico attuale.
2. L’immaterialità del bene culturale.
3. L’immagine del bene culturale.
4. Non fungible tokens.
5. Non fungible tokens come strumento di valorizzazione culturale.
6. Non fungible tokens e valorizzazione economica.
7. Conclusioni.

Abstract:

The phenomenon of non-fungible tokens (NFTs) lies between the protection of cultural heritage and its valorization, which certainly represents an important opportunity to exploit the economic intangible of the cultural asset through the use of its image. Indeed, the possibility of making the image rare and appropriate allows its commercial value to be significantly increased. In this way, public institutions can capitalize on the intangible value of the cultural goods they are entrusted with. The legal tools to carry out these initiatives are already provided by the Code: art. 108 of the Code stipulates that the consignee institution must charge a fee to the private party for the “right to reproduce”. However, although the revenues generated by the commercialization of NFTs of unique or limited edition cultural objects can be significant and contribute to the financial and economic balance of museum institutions in terms of financial autonomy, many questions remain open about the creation of a “parallel market” of digitized images of publicly owned works.

Tra tutela del patrimonio culturale e sua valorizzazione si inserisce il fenomeno degli Nft che rappresenta certamente un’importante occasione di sfruttamento dell’immateriale economico del bene culturale attraverso l’uso della sua immagine. Infatti, la possibilità di rendere rara e appropriabile l’immagine consente di aumentarne sensibilmente il valore commerciale. Così, gli enti pubblici possono mettere a profitto il valore immateriale che soggiace alle cose culturali che possiedono in consegna. Gli strumenti giuridici per realizzare tali iniziative sono già predisposti dal codice: l’art. 108 del codice prevede infatti che l’istituzione consegnataria deve richiedere il pagamento di un corrispettivo al privato richiedente il diritto alla riproduzione. Tuttavia, seppure i ricavi conseguibili dalla commercializzazione degli Nft di beni culturali in edizione unica o limitata possano essere rilevanti e contribuire in questo modo all’equilibrio economico finanziario delle istituzioni museali in regime di autonomia finanziaria, restano aperti numerosi interrogativi circa la creazione di un “mercato parallelo” delle immagini digitalizzate di opere di proprietà pubblica. 

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