Sommario:
1. L’inquadramento del tema: le complessità dei centri storici, i (noti) limiti agli insediamenti commerciali e la permanenza di un dubbio.
2. La salvaguardia delle attività tradizionali nei centri storici e il vincolo in negativo stabilito ex lege.
3. La destinazione specifica dei locali storici, la costruzione giurisprudenziale del vincolo in positivo e la tutela (indiretta) delle attività tradizionali in se.
4. L’art. 52, c. 1-bis, d.lgs. n. 42/2004: verso una conferma del vincolo in positivo per la tutela delle attività tradizionali in se?
5. La protezione delle attività tradizionali nei regolamenti comunali.
6. La salvaguardia del patrimonio immateriale nei locali storici tra microzonizzazione e un necessario compromesso.
7. Le attività tradizionali tutelabili mediante apposizione del vincolo in positivo ai sensi dell’art. 52, c. 1-bis.
Abstract:
The papers aims at examining the power executed by the Municipality to define a constrain in positive on the so called “historical places”, thus promoting the prosecution of specific trade and artisan activities which belong to the cultural tradition and represent an identity factor for the community. The main issues relating to such a solution are constitutional in nature considering that the obligation to continue a certain activity in a specific building may be in contrast with both the owner property right and the freedom of economic initiative.
Nevertheless, a different interpretation of art no. 52, c. 1-bis, d.lgs. n. 42/2004 is possible, in line with art. 9 of the Italian Constitution and the intangible cultural heritage. According to this interpretation, the Municipality, in agreement with the Superintendency, disposes of the legal tools to place stringent conditions on historical places, which substantially consent the continuation of a unique artisan activity.
Il lavoro intende esaminare la possibilità, per il comune, di definire un vincolo in positivo sui c.d. “locali storici”, favorendo la prosecuzione di specifiche attività commerciali ed artigianali della tradizione culturale, che rappresentano un fattore identitario per la comunità. Le maggiori obiezioni relative a questa soluzione sono di ordine costituzionale e consistono nella difficile sintesi tra, da un lato, l’obbligo alla prosecuzione di una data attività e, dall’altro, il diritto di proprietà sull’immobile ed il diritto alla libertà di iniziativa economica del privato.
Tuttavia, una diversa interpretazione dell’art. 52, c. 1-bis, d.lgs. n. 42/2004, in linea con l’art. 9 Cost. e con la tutela del patrimonio culturale immateriale, sembra offrire al comune, pur di intesa con la soprintendenza, gli strumenti per apporre stringenti vincoli sul locale storico, che di fatto si risolvono nella possibilità di svolgere al suo interno una determinata attività artigianale, intesa come una somma di abilità tecniche e saperi da preservare.