Serena Stacca, La Corte costituzionale su autonomia e autodichia degli ordini professionali (perché i nodi vengono sempre al pettine)

Sommario:

1. Premessa.
2. La posizione del medico-assessore al centro del contenuto motivazionale della sentenza.
3. L’“autonomia” (quasi) ristabilita degli ordini professionali. Il senso autentico della natura pubblica degli ordini professionali.
4. Segue: il doveroso dialogo della deontologia con le fonti del diritto.
5. Le ricadute della natura pubblica degli ordini professionali sull’esercizio del potere disciplinare. La posizione dell’individuo iscritto a un ordine professionale: il limite interno al potere disciplinare.
6. Segue: la posizione del professionista-assessore: il limite esterno al potere disciplinare.

Abstract:

The Constitutional Court judgment n. 259/2019 analyses the healthcare profession’s disciplinary power, resolving some issues related to it. Moving from the assumption that the activities of the professional orders, such as public agencies, can be attributable to the State legal system and are aimed at defending the correct exercise of the profession, the judgment specifically allows to exclude the corporative use of the disciplinary function from two distinct perspectives. From the regulatory viewpoint, it is possible to overcome the hypothesis of a material deontological limitation, since it must be placed within a much broader system of sources, which govern the professional’s conduct, which the deontological rule must duly face. From a sanctioning perspective, the disciplinary relevance of the deontological violation arises solely if it is not in contrast with the regulations of a higher order, while the disciplinary action per se must set its limits in the hypotheses in which the professional’s conduct is directly attributable to the professional activity.

La sentenza della Corte costituzionale n. 259/2019 intercetta il potere disciplinare nella professione sanitaria, sciogliendone alcuni nodi problematici. Sul presupposto che le attività dell’ordine professionale, in quanto ente pubblico, siano direttamente imputabili al sistema ordinamentale statale e finalizzate alla cura dell’interesse al corretto esercizio della professione, la pronuncia consente in particolare di escludere l’uso corporativo della funzione disciplinare sotto un duplice profilo. Sotto il profilo normativo, è possibile superare l’assunto di una riserva materiale della deontologia, giacché essa va inscritta in un sistema più ampio di fonti che regolano le condotte del professionista, con le quali la norma deontologica deve doverosamente confrontarsi. Sotto il profilo sanzionatorio, la rilevanza disciplinare della violazione della deontologia viene in essere solo se non risulta in contrasto con norme di ordine superiore, mentre l’azione disciplinare deve in generale limitarsi alle ipotesi in cui il comportamento del professionista sia direttamente riconducibile all’attività professionale. 

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