Sveva Del Gatto, Iniziativa economica privata e intervento pubblico nel mercato: il caso degli impianti a fune con finalità turistico-ricreativa

Sommario:

1. La vicenda all’origine della causa e le norme sospettate di illegittimità.
2. La pronuncia della Corte costituzionale.
3. La decisione della Corte costituzionale e la valorizzazione della libertà di iniziativa economica privata.
4. Dai limiti alla libertà di iniziativa economica privata ai limiti all’intervento pubblico sull’iniziativa economica privata.

Abstract:

The Constitutional Court dismissed the action brought by the Regional Administrative Court of Bolzano concerning the constitutional legitimacy of certain legal provisions of the Provincial Law of Bolzano no. 10 of 2018 that, qualifying as an authorisation the concession for the installation and operation of cableway installations for tourist-recreational use, exclude the possibility of tracing it back to the Public Procurement Code in breach of the principle of free competition.
Contrary to what the referring Court asserted, the Constitutional Court held that the Autonomous Province of Bolzano, whereas it has certainly regarded as a local public service the operation of cable car installations integrated into the provincial transport network linking permanently inhabited places, has not made a similar choice with regard to the facilities of cable cars for sports or leisure tourism, not integrated into the provincial public transport system. It follows that, only in the first case, where it gives management to third parties, the Province should use a public tender, simulating a fully competitive market, in order to avoid discrimination between economic operators and ensure the impartiality of choices. On the contrary, in the case of cableways for tourist-recreational purposes it must be applied the framework of the free private economic initiative that takes place in a competitive market pursuant to article 41 of the Constitution and that, in compliance with this Constitutional provision, may require a measure of authorization to carry out the work and then to its subsequent exercise, in order to protect the public interests involved.
The decision of the Constitutional Court in favour of the authorizing nature of the measure concerning the construction and exercise of cableways for tourist recreational use appears a clear and important field option in favour of a precise way of understanding the relationship between the State and the market within the legal system, which enhances the freedom of private economic initiative guaranteed by article 41 of the Constitution, without annihilating the reasons of the competition that in the market find their natural expression, neither those of the public interests on which the activity can impact.

La Corte ha respinto il ricorso presentato dal Tar di Bolzano in merito alla legittimità costituzionale di alcune norme della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 che, qualificando come provvedimento autorizzatorio la concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti a fune per uso turistico-ricreativo ne escludono la riconducibilità al Codice degli appalti in contrasto con i principi a tutela della libera concorrenza. I giudici costituzionali, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, hanno tuttavia ritenuto che la Provincia autonoma di Bolzano, mentre ha certamente considerato come servizio pubblico locale l’esercizio degli impianti funiviari integrati nella rete provinciale di trasporto che collegano località stabilmente abitate, non ha fatto un’analoga scelta con riguardo agli impianti di funivie a uso sportivo o turistico-ricreativo, non integrate nel sistema pro-vinciale dei trasporti pubblici. Ne consegue che, solo nel primo caso, ove dia la gestione a terzi, la Provincia dovrebbe ricorrere a gara, simulando un mercato pienamente competitivo, al fine di evitare discriminazioni tra operatori economici e assicurare l’imparzialità delle scelte. Nel caso di impianti a fune per finalità turistico-ricreative, al contrario, si verte nell’ambito della libera iniziativa economica privata che si esplica in un mercato concorrenziale ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, e che nel rispetto di questa disposizione, può richiedere un provvedimento di abilitazione alla realizzazione dell’opera, e poi al suo successivo esercizio, a tutela degli interessi pubblici coinvolti. La decisione della Consulta a favore della natura autorizzatoria del provvedimento avente ad oggetto la realizzazione e l’esercizio di impianti a fune ad uso turistico-ricreativo appare una chiara, quanto importante, opzione di campo a favore di un preciso modo di intendere il rapporto tra Stato e mercato all’interno dell’ordinamento, che valorizza la libertà di iniziativa economica privata garantita dall’art. 41 Cost., senza annichilire le ragioni della concorrenza che nel mercato trovano la loro naturale espressione, né quelle degli interessi pubblici su cui l’attività può impattare. 

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